Come si vota









Principi e obiettivi

 I principi che informano il disegno di Legge di Riforma istituzionale sono quelli della sussidiarietà (tanto orizzontale che verticale), della differenziazione e dell’adeguatezza. L’obiettivo generale è quello di promuovere la crescita della democrazia nella provincia di Trento avvicinando le istituzioni al cittadino nell’ambito del territorio per favorire la partecipazione democratica.
 Fondamentale in questo progetto è la distinzione fra potestà legislativa, che rimane in capo allaProvincia, e potestà amministrativa, affidata alle altre istituzioni in base al principio di sussidiarietà.

Le “Comunità di Valle”

 La proposta di riforma prevede la creazione, in luogo degli 11 Comprensori attuali, di Comunità di Valle (il cui numero dipenderà da un’intesa che dovrà essere raggiunta entro 6 mesi dall’approvazione della Legge, vale a dire entro la fine del 2006, fra la Giunta provinciale e il Consiglio delle Autonomie locali). Attraverso le Comunità di Valle i Comuni, aggregati per ambiti territoriali omogenei, dovranno esercitare alcune competenze ad essi trasferite dalla Provincia. Quest’ultima, in particolare, non disporrà più dei poteri relativi alla pianificazione urbanistica locale e alla programmazione economica, ai servizi pubblici (assistenza, raccolta rifiuti, trasporto scolastico), all’edilizia scolastica e alla gestione dell’energia.
 Le Comunità di Valle stabiliranno anche criteri per la definizione delle politiche di bilancio e di tributi locali. Resterà in capo ai Comuni la gestione dei Vigili del Fuoco, del volontariato e delle espropriazioni. Per consentire l’esercizio di queste nuove competenze la Provincia trasferirà ai Comuni adeguate risorse, sia di personale che finanziarie.

Le elezioni e gli organi

 A formare le Comunità di Valle sarà innanzitutto un’Assemblea alla quale parteciperanno i Sindaci di ciascun territorio (componenti di diritto) e altri rappresentanti delle municipalità eletti dai Consigli comunali fra i componenti di questi ultimi. L’elezione dell’Assemblea della Comunità di Valle avverrà sulla base di liste politiche riferite non ai Comuni ma all’ambito territoriale. Nelle Comunità costituite da non più di 21 Comuni, ciascuno di questi avrà due rappresentanti all’interno dell’Assemblea. Ve ne sarà invece uno per Comune negli altri casi.
 Gli altri organi delle Comunità di Valle saranno il Presidente, eletto dall’Assemblea e l’organo esecutivo, composto dal Presidente e da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti eletti dall’Assemblea al proprio interno (salvo che lo Statuto disponga diversamente). I Presidenti delle Comunità di Valle sono componenti di diritto del Consiglio delle Autonomie locali. La Carica di Presidente delle Comunità è incompatibile con quella di Sindaco. Una volta eletta l’Assemblea ogni Comunità di Valle si doterà di un proprio Statuto approvato da non meno di due terzi dei Comuni facenti parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione in esso residente.
 Lo Statuto potrà stabilire anche quale sistema di voto adottare per l’elezione dell’Assemblea (ivi compreso il suffragio universale).

Tempi

Le norme prevedono che i Comuni costituiscano le Comunità di Valle e approvino i relativi Statuti entro un anno dall’approvazione della Legge, mentre l’Assemblea di ciascuna Comunità di Valle dovrà essere eletta entro i successivi quattro mesi. Successivamente la Provincia avvierà il processo di trasferimento effettivo alle Comunità di Valle delle proprie competenze e risorse.